1. Consorzio

Statuto

STATUTO

C O N S O R Z I O  A G R I D I F E S A   I T A L I A 
 
STATUTO
TITOLO I Costituzione-Sede-Durata-Scopi
Art. 1 E' costituita una Associazione di Imprenditori Agricoli con la denominazione di "CONSORZIO AGRIDIFESA ITALIA" con sede in Milano.
Art. 2 La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea.
Art. 3 L'associazione, senza fini di lucro, ha per scopo di effettuare l'assistenza tecnica organizzativa dei propri associati intesa a promuovere il miglioramento e la difesa anche economica delle loro produzioni. Tale assistenza si può estrinsecare attraverso: a) la costituzione di un ufficio tecnico; b) la tenuta di corsi professionali; c) lo studio di nuove varietà nel campo della viticoltura, frutticoltura, orticoltura e di ogni altra coltura; d) la sorveglianza dei vivai; e) l'agrometeorologia e la difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, delle produzioni agricole degli associati; f) la difesa passiva delle produzioni degli associati contro le avversità atmosferiche, le fitopatie e le epizoozie ed ogni altra malattia del bestiame nonché per la copertura dei costi di rimozione, distruzione e smaltimento dei capi morti e tutte le altre patologie animali che possono colpire gli allevamenti, i danni arrecati dalla selvaggina e dalla fauna selvatica o domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati, da attuarsi mediante iniziative mutualistiche e/o con ricorso alla stipulazione di contratti di assicurazione nelle forme regolamentate dalle Leggi vigenti in materia; g) le iniziative di promozione per la commercializzazione delle produzioni agricole degli associati; h) il ricorso, nell'interesse degli associati, a tutte le provvidenze legislative comunali, provinciali, regionali, statali e comunitarie; i) azioni di tutela da attuarsi mediante iniziative mutualistiche e/o con ricorso alla stipulazione di contratti di assicurazione nelle forme regolamentate dalle leggi vigenti in materia, contro le avversità atmosferiche che colpiscono le strutture aziendali poste in campo (serre, tunnel, impianti di climatizzazione ed irrigazione, reti di protezione, ecc.) finalizzate al miglioramento delle produzioni degli associati; j) l'organizzazione e lo studio di programmi di assistenza per la raccolta e lo smaltimento degli imballi e dei rifiuti derivati da ogni attività agricola; k) l'istituzione di fondi rischi di mutualità e solidarietà nonché la partecipazione ad iniziative mutualistiche anche di tipo associativo per lo sviluppo di forme di difesa (Reg. UE 1305/2013 ed eventuali successivi aggiornamenti); l) l'elaborazione di studi e progetti tesi all'innovazione, alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori pratiche nel campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale derivante dalle produzioni energetiche; m) l'esecuzione di ogni altra attività atta a promuovere il progresso dell'azienda agricola associata. L'associazione persegue le finalità sopra riportate sull'intero territorio nazionale. I servizi di assistenza, in presenza di specifici ordinamenti comunitari e/o nazionali, possono essere estesi anche ai non associati.
Art. 4 L'associazione può partecipare a società ed Enti le cui finalità possano concorrere, direttamente o strumentalmente, al raggiungimento dei fini sociali. Essa può inoltre compiere, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente, le operazioni mobiliari e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali e del proprio scopo. Ha, altresì, la facoltà di fondersi con analoghi Organismi aventi le stesse finalità.
TITOLO 2 Associati
Art. 5 Il numero degli associati è illimitato. Hanno diritto all'ammissione tutti gli imprenditori agricoli della zona, aventi i requisiti prescritti. Possono, altresì, essere associati, Enti, Società, Cooperative, Associazioni, Consorzi, interessati alla tutela, al miglioramento ed allo sviluppo delle produzioni agricole e/o allevamenti.
Art. 6 L'aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di cui al Regolamento dell'associazione stessa. Con la domanda, l'aspirante deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi: 1) impegno al versamento della quota di ammissione determinata dall'Assemblea con un minimo di euro 6 (sei); 2) impegno al versamento dei contributi associativi e/o mutualistici nella misura deliberata dall'Assemblea; 3) impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art. 12; 4) autorizzare l'associazione, nei casi di insolvenza nel pagamento dei contributi dovuti al consorzio stesso, a richiedere alla Società assicuratrice il deposito presso il Tesoriere dell'Ente, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto fino alla concorrenza del credito dell'associazione nei confronti dell'associato. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati. L'associato è obbligato a comunicare all'associazione entro il 28 febbraio di ogni anno le variazioni dei dati anagrafici indicati nella domanda di ammissione.
Art. 7 Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda è dato ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 Il nuovo associato è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione, nella misura determinata dall'assemblea entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione del Collegio dei Probiviri. Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione di ammissione si intendono annullati ad ogni effetto. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili e restituibili.
Art. 9 Nel caso di morte di un associato il rapporto associativo può continuare con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione e presentino la relativa domanda corredata dalla documentazione prevista dal precedente art. 6, escluso il punto 1, entro centoventi giorni dall'apertura della successione tramite un loro rappresentante. Gli eredi sono comunque tenuti in solido al pagamento di tutte le somme dovute all'associazione dal loro dante causa.
Art. 10 Oltre che nei casi previsti dalla legge, si perde la qualifica di associato: a) per recesso. La relativa domanda è presentata per iscritto al Consiglio di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto. Il Consiglio di amministrazione può, entro il termine perentorio di 40 giorni, non accogliere la domanda di recesso con motivazione scritta. L'interessato, fermo restando quanto previsto dall'art.24 C.C., può ricorrere contro questa decisione al Collegio dei Probiviri; b) per decadenza a causa della perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione o per non aver partecipato per almeno due anni consecutivi alle iniziative, anche di difesa attiva o passiva, realizzate dall'associazione. L'associato è obbligato a comunicare subito per iscritto la perdita dei requisiti e documentarla in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato. In entrambe le ipotesi resta fermo il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto; c) per morte. In questo caso il rapporto associativo può continuare ai sensi del precedente art. 9; d) per scioglimento, in caso di Enti e società, che va comunicato all'associazione entro trenta giorni, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti e non assolti alla cessazione del rapporto.
Art. 11 L'associato perde la qualifica per esclusione nel caso in cui: a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Ente; b) con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, rechi danno materiale o al buon nome dell'associazione, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, incorrere in procedure concorsuali o subire condanna penale definitiva; c) per quattro esercizi consecutivi non abbia provveduto al pagamento dei contributi associativi; d) in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione o in conseguenza di atti o fatti in contrasto con gli interessi dell'associazione. L'esclusione è deliberata ed il recesso è accertato dal Consiglio di amministrazione e comunicata per iscritto all'interessato. Contro la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 C.C., può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri. L'accoglimento del ricorso comporta il diritto alla riammissione.
TITOLO 3 Regolamento
Art. 12 Il regolamento interno, da approvarsi dall'Assemblea a norma dell'art. 20, stabilirà le norme per l'esplicazione dell'attività dell'associazione nonché le modalità di votazione delle assemblee e potrà, altresì, determinare le penalità in caso di inadempienza da parte degli associati.
TITOLO 4 Patrimonio sociale - Bilancio
Art 13 Il patrimonio è costituito: -dal fondo di dotazione iniziale di Euro 82.000,00 (ottantaduemila virgola zero zero), di cui Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) destinati a garanzia a favore di terzi; -dalle quote di ammissione degli associati; -da beni mobili ed immobili; -dai valori per acquisti, lasciti o donazioni che per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione; -dalle riserve. Le entrate sono costituite: -dai contributi associativi annuali; -da eventuali contributi straordinari da destinare al funzionamento dell'associazione; -da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità dell'associazione erogati da enti pubblici o privati; -dai contributi versati dagli associati per la difesa attiva e passiva o per iniziative mutualistiche; -dai contributi degli associati per la costituzione di un fondo o per la partecipazione ad altre iniziative mutualistiche; -da eventuali altre entrate.
Art. 14 L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono.
L'associazione adotterà le regole contabili previste per la forma giuridica prescelta, adeguandosi alle normative di legge e prevedendo laddove prescritto una contabilità separata, la rendicontazione delle entrate e delle uscite e l'accensione di appositi conti correnti dedicati. Provvede pure alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio, con particolare riguardo all'aspetto tecnico.
Art. 15 Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati, ma destinati ad incrementare il Fondo di Riserva. Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte ad iniziative di carattere mutualistico, al miglioramento alle strutture tecniche dell'associazione o comunque per il perseguimento degli scopi istituzionali.
TITOLO 5 Organi sociali
Art. 16 Sono organi dell'associazione: a) L'Assemblea degli associati (generale o parziale); b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente; d) Il Collegio Sindacale; e) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 17 L'Assemblea generale è costituita dagli associati o dagli associati delegati nominati in sede di assemblee parziali se indette, per gruppi di Comuni di appartenenza, qualora le stesse si rendano obbligatorie per Legge. In tale ultimo caso ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea generale facendola precedere dalla convocazione delle assemblee parziali degli associati, le quali eleggono i delegati che parteciperanno all'assemblea generale. Le Assemblee parziali ai sensi delle Leggi vigenti sono disciplinate dal Regolamento interno di cui all'art. 12 del presente Statuto. Compito esclusivo delle Assemblee parziali è la elezione degli associati delegati che dovranno partecipare personalmente all'Assemblea generale. La convocazione dell'Assemblea generale può aver luogo non prima di sette giorni dalla data di svolgimento dell'ultima Assemblea parziale.
Art. 18 L'Assemblea, sia parziale che generale ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni dopo specifica delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da affiggere nei locali dell'associazione o da pubblicare sul sito Internet dell'associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, nonché eventualmente da pubblicarsi sui quotidiani locali e sui giornali di categoria. L'avviso deve indicare la sede di convocazione, gli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione.
Art. 19 L'assemblea generale deve essere convocata ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati. E' di competenza dell'assemblea generale ordinaria: a) Approvare il bilancio consuntivo redatto secondo le disposizioni delle normative vigenti che sarà posto a disposizione degli associati soci almeno sette giorni prima della convocazione delle Assemblee parziali presso la sede dell'Associazione. Laddove non siano previste le assemblee parziali, il bilancio sarà posto a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della data di convocazione della Assemblea Generale. b) Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, determinando gli emolumenti, nominare i membri del Collegio dei Probiviri nonché nominare il Presidente del Collegio Sindacale salvo casi diversi previsti dalla legge; c) Determinare la quota di ammissione per i nuovi associati la quota del contributo associativo annuale a carico degli associati non assicurati, le quote dei contributi associativi annui per la copertura degli oneri di funzionamento e per la copertura degli oneri connessi alle forme di difesa passiva e attiva prescelte; d) Determinare in merito ai programmi di assistenza tecnico-produttiva ed organizzativa rientranti tra quelli contemplati nell'art. 3; e) Deliberare la istituzione di fondi mutualistici, adottando il relativo regolamento di attuazione o deliberare di partecipare a iniziative mutualistiche di tipo associativo e può delegare il Consiglio di Amministrazione su questi argomenti conferendogli pieni poteri; f) Approvare il Regolamento di cui all'art. 12; nonché quelli relativi alle iniziative mutualistiche. E' di competenza dell'Assemblea generale straordinaria: 1) Deliberare le modificazioni dello Statuto sociale; 2) Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni patrimoniali; 3) Nominare i liquidatori secondo le disposizioni attuative dell'art. 11 del Codice Civile.
Art. 20 Le Assemblee parziali sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, ad un'ora di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono validamente adottate con voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati. Le stesse maggioranze sono richieste anche per la costituzione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati o delegati presenti aventi diritto al voto. In caso di parità iniziale di voto si procederà a successive votazioni. Nelle assemblee generali straordinarie che devono deliberare sulle modifiche statutarie, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione dell'Associazione, il trasferimento di esso o sullo scioglimento dell'associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o delegati aventi diritto al voto. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie in adeguamento a normativa di Legge, l'Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze previste dallo Statuto per le Assemblee Ordinarie.
Art. 21 Alle Assemblee parziali partecipano gli associati, che risultino iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi e risultino in regola con il pagamento delle quote e dei contributi. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Le persone giuridiche, gli Enti, le Società, le Associazioni, i Consorzi partecipano alle Assemblee in persona del loro Legale rappresentante e in caso di impedimento di quest'ultimo partecipano con un Rappresentante munito di delega dell'Organo competente. Un associato non può, in Assemblea, rappresentare per delega più di altri due associati oltre alle ragioni proprie. La delega deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'avviso per l'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione od all'inizio di essa.
Art. 22 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente. In mancanza dei due, saranno presiedute da uno degli associati designato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che può anche essere non associato). Quelle dell'assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da Notaio.
Art. 23 Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche non presenti o dissenzienti.
Art. 24 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) a 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea e dei quali almeno i 2/3 devono essere scelti fra i soci.
Qualora l'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dai soci, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti, nella misura di due terzi, alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, il restante terzo sarà attribuito alla lista o suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.
In nessun caso i membri del Consiglio di Amministrazione possono presentare loro liste, ma potranno essere membri di liste.
Fra i candidati della stessa lista saranno nominati quelli che avranno riportato un maggior numero di voti preferenziali, senza preferenza in ordine della lista.
Gli amministratori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più consiglieri, si applicano le norme dell'art. 2386 del C.C. ove è previsto che gli Amministratori che restano in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati, restano in carica sino alla prossima Assemblea.
Qualora l'elezione del Consiglio di Amministrazione sia avvenuta sulla base di liste presentate, subentrano i primi degli esclusi della lista di appartenenza, che restano in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica.
In caso di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione per cessazione della carica di uno o più membri eletti dall'Assemblea, il Consiglio provvederà alla sostituzione, con il primo dei non eletti della lista di appartenenza del consigliere vacante, fino ad esaurimento della lista stessa. In sua mancanza può essere cooptato qualsiasi associato. I membri cooptati restano in carica fino alla prima assemblea successiva alla cooptazione. In detta ipotesi, nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice-Presidente.
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi utile o necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari, preferibilmente mediante posta elettronica certificata fatta pervenire almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta. Il consigliere che, senza giustificato motivo, è assente per più di 3 (tre) sedute consecutive decade dal mandato. La decadenza è comunicata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata.
Art. 26 Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione dell'associazione e potrà, quindi, compiere tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino negli scopi associativi, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli Componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge
Art. 27 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanza liberatoria e di provvedere a quanto altro occorre per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alla Autorità Giudiziaria od Amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente od, in mancanza, da altro consigliere delegato dal Presidente.
Art. 28 Il Collegio Sindacale si compone complessivamente di tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra gli aventi i requisiti di legge. Almeno uno dei tre componenti del Collegio Sindacale deve essere iscritto all’albo dei Revisori Contabili.
L'assemblea può deliberare l'ampliamento del collegio sindacale fino ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi, qualora ciò si renda necessario in applicazione di norme che prevedano la presenza di membri di diritto.
L'assemblea nomina i membri eletti. Nei casi in cui i membri di diritto non siano stati tempestivamente nominati dagli Organi Competenti per le riunioni per l'approvazione del bilancio e per le revisioni trimestrali, il Collegio Sindacale può funzionare anche in mancanza dei membri di diritto. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale salvo casi diversi previsti per legge.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'emolumento dei Sindaci viene fissato dall'assemblea prima della loro nomina.
Art. 29 Il Collegio Sindacale, vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto, dei provvedimenti emessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dalla Regione Lombardia, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile.
Art. 30 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone elette dall'assemblea al di fuori degli iscritti all'associazione. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 31 Tutte le controversie che potessero insorgere fra gli iscritti oppure tra un iscritto e l'associazione in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione dello Statuto, delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle che per Legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Probiviri, i quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e la loro decisione è inappellabile.
TITOLO 6 Riscossione dei tributi consortili
Art. 32 La riscossione delle quote e dei contributi consortili può essere effettuata anche mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.
TITOLO 7 Disposizioni finali
Art. 33 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento, valgono le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche di diritto privato.